Statuto
Allegato A
Statuto
Art. 1 COSTITUZIONE,DENOMINAZIONE E SEDE
E' costituita l'Associazione di Promozione Sociale, disciplinata dagli art. 36 e segg. Cod. Civ., denominata "Yoga Thai-Associazione Sportiva
Dilettantistica" con sede in Parma------------con durata illimitata.
L'associazione, purmantenendo la propria autonomia patrimoniale ed organizzativa, aderisceall'A.I.C.S. - Associazione Italiana Cultura Sport -, Ente di promozioneSociale iscritto al Registro Nazionale, Ente di promozione Sportivariconosciuto dal CONI ed Ente a finalità assistenziali riconosciuto dalMinistero degli Interni con decreto del 22.10.1975 n. 10.13014/12000,accettandone lo statuto e né adotta la tessera nazionale quale tessera sociale.
L'Associazione potrà comunque esplicare la propria attività sull'intero territorio nazionale ed anche all'estero con delibera del Consiglio Direttivo, possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale senza necessità di integrare la presente scrittura, purchè nel medesimo comune.
L'associazione non ha fini di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all' art.2.
Art. 2 SCOPO ED OGGETTO SOCIALE
L'organizzazione si prefigge di incentivare il benessere fisico e spirituale degli associati promuovendo la pratica e la conoscenza, principalmente dello Yoga e collateralmente di discipline olistiche bioenergetiche.e dell'Oriente.
Yoga significa unione, e thai significa libertà, quindi scopo fondamentale è promuovere l'unione tra i diversi piani dell'esistenza, fisico, mentale e spirituale, con la libertà di poter attingere a tecniche sia fisiche (es. ginniche), mentali (es. seminari divulgativi sulla filosofia dello yoga ecc..) e spirituali ( es. meditazione).
Inoltre l'associazione può mettere a disposizione dei soci vari tipi di trattamenti olistici che potrebbero ottimizzare e facilitare i risultati di trasformazione delle suddette tecniche yoga, (es. thai massage-yoga passivo-, shiatsu, reiki ecc..).
L'Associazione promuove ed organizza, senza alcuna finalità lucrativa manifestazioni culturali, musicali, ricreative, ed artistiche atte ad agevolare il conseguimento delle sue finalità istituzionali e parteciperà ad esse con propri soci, se promosse ed organizzate da altre Associazioni, Enti Pubblici e Privati.
Sono compiti dell'Associazione:
a) organizzare corsi ed attività legate allo sport inteso come strumento per il raggiungimento del benessere psicofisico, come: ginnastica dolce, danza, fitness, arti marziali, movimento correttivo, in acqua, per portatori di handicap e per la terza età;
b) favorire e promuovere l'estensione e la diffusione delle discipline bionaturali intese come metodiche per il mantenimento della salute e lo stimolo dell'energia vitale.
c) organizzare corsi e seminari di formazione nell'ambito delle discipline bionaturali, olistiche (es thai massage, shiatsu, reiki, ayurveda, ecc..)
intesi come strumento per il raggiungimento del benessere psicofisico;
d) promuovere ricerche, organizzare servizi, seminari e stages per soddisfare le esigenze di conoscenza dei soci e migliorarne lo sviluppo interiore.
e) stabilire convenzioni con enti pubblici e strutture private per l'offerta di servizi nell'ambito delle discipline bionaturali, quali corsi di formazione,
trattamenti e consulenze;
f) gestire e possedere, prendere o dare in locazione qualsiasi tipo di impianto o struttura, sia mobile che immobile, prendere o dare sponsorizzazioni, prestare servizi o fare accordi con altre associazioni o terzi in genere, aprire sedi secondarie, esercitare le attività in diversi luoghi o trasferire la propria sede in Italia o all'estero;
g) porre in essere attività di natura commerciale in diretta attuazione delle finalità istituzionali ed in conformità alle normative civili e fiscali in vigore per gli enti non commerciali.
h) svolgere attività editoriale, letteraria, e musicale, curando la pubblicazione e la diffusione gratuita di periodici, bollettini di informazione, giornali, materiale audiovisivo e libri nei settori di interesse, rivolti anche ai non soci, per la diffusione e la divulgazione della sua attività e di quella dei suoi soci.
i) organizzare trasferte e viaggi inerenti all'ambito di iteresse dell'associazione.
Per l'attuazione dei propri scopi, l'Associazione può avvalersi sia di prestazioni gratuite che retribuite.
Art. 3 RISORSE ECONOMICHE
L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
a)contributi degli aderenti e di privati
b)contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche o di Organismi internazionali.
c)donazioni e lasciti testamentari
d)entrate patrimoniali
e)entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni di beni o servizi agli associati o ai terzi.
f)entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali o da iniziative promozionali
g) beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo i contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea che ne determina l'ammontare.
Le quote o i contributi associativi non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non soggetti a rivalutazione.
E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
L'Associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni
contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione di detti scopi e, in ogni modo, direttamente o indirettamente connesse ai medesimi.
Art. 4 BILANCIO O RENDICONTO
L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e finisce il 31 dicembre di ogni anno.
Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo lo sottopone all'assemblea dei soci. Esso deve essere
depositato presso la sede dell'associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.
L'Associazione potrà, in via accessoria, ausiliaria, secondaria, strumentale, in ogni caso marginale, svolgere attività commerciale per il
raggiungimento degli scopi sociali. L'Associazione destinerà i fondi raccolti per la realizzazione dei fini sociali.
Art. 5 SOCI DIRITTI/DOVERI
Il numero dei soci è illimitato. Sono soci coloro che fanno domanda di ammissione al consiglio direttivo. Possono essere ammessi a far parte dell'associazione tutti i cittadini, che ne facciano richiesta, dichiarando di condividerne gli scopi sociali; per i minori è necessario l'assenso di un genitore e non è previsto alcun diritto di voto in assemblea.
Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo e le eventuali reiezioni dovranno essere motivate.
La qualifica di socio, con i connessi diritti e doveri, viene acquisita in modo definitivo con la delibera del consiglio direttivo, la relativa iscrizione a
libro e, dietro pagamento della quota associativa annuale, con la consegna della tessera. Non sono permesse iscrizioni temporalmente limitative dei diritti e doveri e strumenti connesse a singole attività.
L'adesione all'associazione comporta:
a)piena accettazione dello statuto sociale , delle sue finalità, degli eventuali regolamenti;
b)la facoltà di utilizzare la sede sociale e le sue infrastrutture facendone un uso corretto;
c)per i soci maggiorenni, diritto di parola e di voto nelle assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la
nomina degli organi direttivi dell'associazione, per l'approvazione dei bilanci;
d) diritto di candidarsi per le cariche sociali ed il diritto di elettorato attivo;
e)il pagamento della tessera, della quota associativa e dei contributi;
f)mantenere rapporti di rispetto con gli altri soci e con gli organi dell'associazione.
Il socio può recedere dall'associazione senza diritto ad alcun compenso, rimborso od indennità, dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo. Le dimissioni da organi, incarichi e funzioni devono essere comunicate anche all'organo di cui il socio fa parte.
La qualifica di socio si perde:
a)per decadenza in caso di:
1)morosità, derivante dal mancato pagamento della quota associativa;
b) per espulsione in caso di:
1)non ottemperanza alle disposizioni statuarie o regolamentari;
2)quando in qualunque modo si arrechino danni morali o materiali all'associazione;
3)per comportamento scorretto;
Contro gli inadempimenti potranno essere adottate sanzioni disciplinari.
L'organo competente a giudicare le violazioni degli obblighi è il consiglio direttivo. Il consiglio direttivo si riunisce anche come organismo di disciplina, in tal caso decide con il consenso di 2/3 dei componenti, senza obbligo di preavviso e con effetto immediato. può decidere: a)ammonimento scritto; b)sospensione; c)espulsione.
Contro l'espulsione è ammesso ricorso all'assemblea. In caso di ricorso dell'espulso il provvedimento resta sospeso sino alla delibera assembleare. In ogni caso i provvedimenti disciplinari dovranno essere motivati e comunicati al socio il quale avrà diritto di replicare entro 30 giorni e di richiedere che su di essi si pronunci l'assemblea.
Art . 6 QUOTE SOCIALI
E' un versamento periodico obbligatorio a sostegno economico del sodalizio e non costituiste pertanto, titolo di proprietà non è rimborsabile o trasferibile (in attuazione del D. Lgs 460. In particolare dell'art. 111, comma 4° quinquies. A) del D.P.R. 917/86. Gli importi della quota di iscrizione e della quota contributiva dovuta dagli associati, vengono stabiliti dal Consiglio Direttivo il quale ne prevede anche il tempo e le modalità di pagamento.
Art. 7. ASSEMBLEA
L'Assemblea dei soci, sia essa ordinaria sia straordinaria, è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano e può prendere tutte le decisioni necessarie per il corretto funzionamento della via associativa. Ogni socio potrà farsi rappresentare da un altro socio con delega scritta. Ogni socio potra ricevere un Massimo di due deleghe.
Le sue deliberazioni sono obbligatorie per tutti gli associati, anche se
dissenzienti.
Essa è formata da tutti i soci maggiorenni in regola con il versamento della quota sociale almeno 8 giorni dalla data di svolgimento dell'assemblea. Le votazioni sugli argomenti all'ordine del giorno possono avvenire per alzata di mano o, qualora sia fatta richiesta da un terzo dei presenti, a scrutinio segreto.
L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.
In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i soci.
L'Assemblea ordinaria è convocata, anche fuori dalla sede sociale, dal presidente una volta l'anno.
La convocazione viene effettuata almeno 15 giorni prima mediante lettera postale o telematica, contenente l'ordine del giorno in discussione o con affissione dell'avviso di convocazione almeno 15 giorni prima presso la bacheca della sede sociale.
Essa,
a) approva il rendiconto economico-finanziario dell'esercizio precedente e le linee programmatiche per il successivo;
b) elegge gli organi direttivi, (Consiglio Direttivo) alla fine del mandato o in seguito alle dimissioni degli stessi;
c) delibera su tutte le questioni attinenti l'ordine del giorno.(eventuale regolamento interno e sue variazioni, esclusione dei soci e su tutti altri oggetti sottoposti al suo esame dal consiglio direttivo)
L'Assemblea straordinaria è convocata dal presidente :
a)ogni qualvolta lo richieda il Consiglio;
b) per gravi circostanze;
c) ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da almeno 1/10 degli iscritti;
d) L'assemblea dovrà avere luogo entro 20 gg dalla richiesta.
L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aventi diritto, in seconda convocazione, almeno a 24 ore di distanza dalla prima, con qualsiasi numero di soci presenti.
L'Assemblea approva a maggioranza dei presenti (metà + uno).
L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di suo impedimento, da un socio designato dalla medesima.
Le deliberazioni sono constatate con processi verbali firmati dal Presidente e dal Segretario e sono consultabili in qualsiasi momento presso il segretario nella sede sociale.
Art. 8 CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da minimo 3 soci e non superiore a 5 soci, è investito, da parte dell'Assemblea, dei più
ampi poteri per la gestione ordinaria dell'amministrazione e, per tanto, potrà compiere, in persona del Presidente o Vicepresidente tutti gli atti di
ordinaria amministrazione compiendo qualsiasi operazione volta al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.
I membri del consiglio rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili.
Possono far parte del consiglio solo i soci maggiorenni.
Nel caso in cui per dimissioni od altre cause, uno o più dei componenti del Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo può prevedere alla loro sostituzione nominando I primi dei non eletti ed in loro assenza, altri soci che rimangono in carica alla successiva assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica.
Il Consiglio Direttivo
a)elegge al suo interno: il Presidente, il quale ha la rappresentanza legale dell'Associazione, è il responsabile di ogni attività, convoca e presiede il
Consiglio; il Vicepresidente, il quale coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o di impedimento di questi ne assume le mansioni; il Segretario, il
quale cura ogni aspetto amministrativo dell'assemblea, redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il presidente, presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del VicePresidente;
b)precisa e fissa le responsabilità dei consiglieri in ordine alle attività svolte dall'Associazione. Il consigliere che, salvo cause di forza maggiore, non a tre riunioni consecutive del consiglio direttivo è dichiarato decaduto dall'incarico.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente:
a) in via ordinaria di regola, indicativamente una volta ogni quattro mesi;
b) in via straordinaria, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. Le delibere vengono approvate a maggioranza semplice, con la presenza dei 2/3 dei suoi membri. Non sono ammesse deleghe.
Il Consiglio Direttivo:
a) definisce il funzionamento tecnico-amministrativo ed organizzativo dell'Associazione;
b) procede al pagamento ed alla riscossione di debiti e crediti;
c) formula i programmi delle attività sociali, redige i bilanci consuntivi e preventivi e li sottopone all'assemblea per l'approvazione;
d) attua le deliberazioni dell'Assemblea;
e) definisce il regolamento degli eventuali organismi nei quali si articola l'Associazione secondo le indicazioni dell'Assemblea;
f) delibera l'ammissione di nuovi soci;
g) stabilisce le quote annuali di affiliazione e ne prevede i termini e le modalità di pagamento.
Il Consiglio Direttivo è tenuto a verbalizzare tutte le decisioni e a conservare agli atti il verbale redatto a cura del segretario e sottoscritto dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione,
Il consiglio direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compere determinati atti o categorie di atti in nome o per conto dell'associazione.
Art. 9 IL PRESIDENTE
Il Presidente , nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea
dei soci.
Al presidente è attribuita la rappresentanza di fronte a terzi e in giudizio.
In caso di sua assenza o impedimento, è sostituito dal Vice Presidente.
Il Presidente cura l'esecuzione dei deliberati del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea; in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio salvo
ratifica da parte di questo alla prima riunione.
Art. 10 MODIFICA DELLO STATUTO
Il presente statuto potrà essere modificato su deliberazione dell'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo o della maggioranza dei soci.
La delibera di modifica dovrà essere approvata in ogni caso con il voto favorevole di ¾ dei presenti.
Art. 11 SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell'associazione dovrà essere deliberato con il voto favorevole di almeno ¾ dei soci.
In caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa, l'Assemblea dovrà deliberare a quale altra Associazione di Promozione Sociale con finalità analoghe o per fini utilità sociale sarà devoluto il patrimonio dell'associazione, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art.12 RINVIO
Per quanto non compreso nel presente statuto, che tutti i soci all'atto dell'iscrizione ribadiscono di accettare incondizionatamente